(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 51 del 4 maggio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Allo scopo di favorire il potenziamento dell'attivita' socio-assistenziale in favore dei fanciulli e adulti subnormali e dei soggetti privi della vista residenti nell'ambito della regione Calabria, la giunta regionale e' autorizzata a concedere alle sedi provinciali dell'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali e dell'Associazione nazionale privi della vista contributi finanziari subordinatamente alla presentazione di un organico programma di attivita' da svolgere per il perseguimento dei fini istituzionali.