(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Calabria n. 51 del 4 maggio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.   Allo   scopo   di  favorire  il  potenziamento  dell'attivita'
socio-assistenziale in favore dei fanciulli e adulti subnormali e dei
soggetti  privi  della  vista  residenti  nell'ambito  della  regione
Calabria,  la  giunta  regionale e' autorizzata a concedere alle sedi
provinciali dell'Associazione nazionale famiglie fanciulli  e  adulti
subnormali e dell'Associazione nazionale privi della vista contributi
finanziari   subordinatamente   alla  presentazione  di  un  organico
programma di attivita' da svolgere  per  il  perseguimento  dei  fini
istituzionali.